Con la nuova disciplina, peraltro auspicata da diversi anni, viene superato uno stallo che pregiudicava la possibilità di procedere alla cancellazione dal Pra e alla demolizione dei veicoli fuori uso anche in presenza di fermo amministrativo. Ciò rafforza significativamente l’iter amministrativo finalizzato alla rottamazione e rafforza le misure a tutela di sicurezza e ambiente. Viene inoltre ampliato il ruolo operativo dei Comuni e degli enti proprietari delle strade, che dovranno attestare l’inutilizzabilità dei mezzi rinvenuti e avviarli alla gestione di fine vita, anche quando non reclamati dai proprietari.
È stata prevista la possibilità di attestare l’inutilizzabilità del veicolo (tramite l’attestazione di inutilizzabilità), al fine di procedere alla cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico anche dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo in base alla normativa fiscale. Tale attestazione rientra tra i servizi domanda individuale il cui costo verrà individuato dai comuni. Il provvedimento esclude inoltre, qualsiasi forma di incentivo o agevolazione per i proprietari inadempienti.
Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da altro registro presso l’ufficio della motorizzazione civile è allegata l’attestazione di inutilizzabilità del veicolo rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge n 14 del 26 gennaio 2026.